DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE PER RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Pubblicata il 12/08/2016

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE PER RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DELL’ART. 41 bis DELLA L. 98/2013.


La legge n. 98/2013 prevede che sia inviata ad ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto -, da parte del produttore delle terre e rocce da scavo, una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare definite all’art. 41 bis, comma 1 della normativa nazionale stessa.

La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:

- utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione
(Circolare n. 397711 del 23/9/2013 con allegati il Modello 1, dichiarazione di inizio attività o per la modifica in corso d'opera, e il Modello 2, dichiarazione di fine attività)

- riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione
(Circolare n. 127310 del 25/3/2014 con allegato il Modello di autocertificazione).

La procedura per l’invio delle dichiarazioni obbligatorie per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, prodotte nei cantieri che prevedono scavi e movimentazione terra, è indicata sul sito internet dell’ARPAV http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo;

inoltre, da novembre 2015, all’indirizzo http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/ è accessibile il nuovo servizio per la loro corretta compilazione con utilizzo dell’applicativo web dedicato.


 

Categorie Ambiente

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